Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, nella seduta del 12 maggio 2010;
Visto il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, di attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia di 'Norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010;
RILEVATO
- che le norme in questione, promulgate senza che siano state adeguatamente ascoltate e recepite le indicazioni degli Ordini forensi e delle Associazioni rappresentative di categoria, non appaiono in grado di rispondere all’ esigenza di deflazionare il carico dei provvedimenti giudiziari civili attraverso forme di risoluzione alternativa delle controversie;
- che sono difficilmente individuabili le risorse economiche e le strutture che possano consentire l'effettiva attuazione della legge;
- che, in particolare, è stata già espressa e va ribadita la critica più ferma alla normativa in questione in relazione ai seguenti punti:
a) obbligatorietà del tentativo di conciliazione prevista dall'art. 5, comma I;
b) mancato riferimento alla necessità di assistenza da parte dell'Avvocato;
c) annullabilità del mandato dell'Avvocato in caso di inadempienza dello stesso agli obblighi d'informazione previsti;
- che la stessa Commissione Giustizia del Senato aveva suggerito l'esclusione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione, evidenziando, altresì, la necessità di ridurre le materie, alle quali applicare tale istituto (basti pensare alla irragionevole previsione della procedura anche nell'ipotesi di omesso pagamento del canone di locazione);
- che il non aver previsto l’ assistenza obbligatoria da parte dell'Avvocato, non solo costituisce un palese svilimento della professionalità dei legali ma, in particolare, costituisce una violazione dei diritti di difesa dei cittadini i quali, in tal modo, non potranno essere adeguatamente tutelati dinanzi a controparti spesso più forti contrattualmente;
- che l'annullabilità del rapporto cliente-difensore in caso d'inadempienza al dovere d'informazione si rivela ingiustamente sanzionatoria per gli Avvocati i quali, invece, nell'espletamento dell'attività professionale, sono costantemente protesi ad individuare soluzione delle controversie quanto più possibile satisfattive dei diritti e interessi dei loro assistiti;
ESPRIME
la più ferma protesta in merito ai suindicati punti della legge;
CHIEDE
che siano recepite e accolte le doglianze sopra esplicitate e, conseguentemente, che si proceda alla modifica del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010;
AUSPICA
che a differenza di quanto accaduto fino ad oggi, si apra un confronto costruttivo con l'Avvocatura, in tutte le sue componenti istituzionali e associative, al fine di affrontare compiutamente e in uno spirito di doverosa collaborazione i gravi problemi che affliggono la Giustizia italiana
Si comunichi all’OUA e a tutti i Consigli degli Ordini Forensi e si dia pubblicità mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ordine.
Il Consigliere Segretario Il Presidente
(avv.Raffaele Fatano) (avv.Luigi Rella)