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Burocrazia zero

Riferimenti normativi: D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Art. 37, c. 3, c. 3-bis

Zone a burocrazia zero

[ABROGATO da Dlgs 22 Gennaio 2016, n. 10] 3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato.

3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivita' delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivita', con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l'elenco delle attivita' soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma.

La presente, rimane come sezione di Archivio.

Burocrazia zero : Link e documenti

All'Ordine degli Avvocati non è applicabile tale obbligo di pubblicazione

  • Data di pubblicazione: 13.07.16
  • Data di ultima modifica: 15.07.16
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