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CNF - Scheda di lettura sull'obbligo di certificazione verde COVID 19 per gli avvocati.

Dettagli della notizia

IL CNF ha elaborato delle linee guida nell’interpretazione del D.L. nr.127/2021, relativamente all’attività svolta dagli avvocati e all’obbligo di certificazione verde COVID 19. Se ne allega il testo.

Estratto

“Il provvedimento introduce l’obbligo di certificazione verde  per accedere ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021 sino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.”

“Per quanto riguarda l’accesso negli uffici giudiziari l’art. 2 al comma 8 prevede un’esclusione per i «soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4» … «ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo», ai quali pertanto non viene richiesta la certificazione verde per accedere alle aule giudiziarie.”

“Pertanto, le disposizioni in esame non richiedono agli avvocati di dotarsi della certificazione verde per accedere agli uffici giudiziari, sebbene il medesimo obbligo risulti in capo a magistrati (art. 2) e dipendenti e collaboratori (art. 1) dei medesimi uffici.“

“Per quanto concerne l’attività professionale, dalla lettura delle disposizioni del d.l. n. 127/2021 risulta pacifico che l’avvocato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni dettate (e dunque anche all’adozione di misure organizzative), in particolare con riferimento ai dipendenti (segretarie e segretari) ed ai collaboratori (o soggetti assimilati, considerata l’ampia formulazione della norma), tra i quali sembrerebbero ricompresi anche i praticanti, i quali svolgono l’attività lavorativa presso lo studio professionale.“

“Ulteriore ipotesi, fonte di dubbi interpretativi, è quella degli incontri con il cliente, che si svolgono nei locali adibiti a studio professionale. Ai sensi delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 127/2021, al professionista è richiesto il possesso della certificazione, in quanto ha effettuato l’accesso ai locali adibiti all’attività professionale, mentre il medesimo obbligo non grava sul cliente, che potrà accedere ai locali senza alcuna certificazione.”

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