Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Hai negato l'utilizzo di cookie. Questa decisione può essere revocata.
Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Questa decisione può essere revocata.

D.L. 11/2020 - Rinviate udienze dal 9 al 22 marzo - Sospesi i termini. OCF revoca l'astensione

Dettagli della notizia

Pubblicato il DL 11/2020 con le misure in materia di attività giudiziaria

Il Decreto prevede, tra l'altro:

  1. 1. Il rinvio d'ufficio ad altra data di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dal 9 al 22 marzo 2020, con le eccezioni di cui all'art.2, comma 2 lettera g)
  2. 2. La sospensione dei termini per tutti i procedimenti civili e penali pendenti, con le medesime eccezioni (salve diverse interpretazioni derivanti dal tenore letterale della norma, ed in attesa di un chiarimento del Ministero);
  3. 3. L'estensione del rinvio anche ai procedimenti dinanzi alle Commissioni tributaie e alla magistratura militare;
  4. 4. La facoltà per i capi degli uffici giudiziari, sentita l'autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di adottare misure organizzative nella trattazione degli affari giudiziari, per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie frornite dal Ministero della Salute;
  5. 5. In applicazione di tale facoltà, i capi degli uffici giudiziari possono limitare l'accesso del pobblico gli uffici giudiziari, salvo i casi d'urgenza; limitare l'orario di apertura degli uffici; regolamentare l'accesso ai servizi, attraverso mezzi di comuniccazione telematica o telefonica, con l'adozione di ogni misura che possa evitare gli assembramenti; adottare linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze; possono disporre la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art.472 c.p.p., di tutte le udienze penali e delle udienze civili pubbliche; possono prevedere lo svolgimento delle udienze civili tramite collegamento da remoto, rispettando il contraddittorio; possono disporre il rinvio ad udienza successiva al 31.5.2020 dei procedimenti civili e penali, con le medesime eccezioni di cui al punto 1.
  6. 6. L'obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti destinati ad uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico;
  7. 7. La previsione della partecipazione all'udienza da parte di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, attraverso videoconferenza o collegamenti da remoto. Così anche i colloqui con i congiunti.
  8. 8. Il rinvio, per il periodo dal 9 al 22 marzo, delle udienze camerali e pubbliche dei procedimenti pendenti dinanzi agli organi di giustizia amministrativa ad udienza successiva al 22.3.2020.

Il Decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nr.60 dell'8.3.2020 - Edizione Straordinaria.

A seguito della pubblicazione del DL.11 /2020, l'Organismo Congressuale Forense, ritenendo cessate le ragioni per la prosecuzione dell'astensione proclamata in data 4.3.2020, l'ha revocata con effetto immediato.

Il Decreto Legge nr.11/2020 è stato oggetto di Scheda di analisi elaborata dal CNF, che ne ha chiarito la portata, anche alla luce della Relazione al Disegno di Legge di conversione.

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Hai trovato utile, completa e corretta l'informazione?
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO
Torna a inizio pagina