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FORMAZIONE CONTINUA ANNO 2020 e 2021- Delibere CNF e FAQ

Dettagli della notizia

Con la delibera nr.168 del 20.3.2020, il CNF, in merito all'adempimento degli obblighi per la Formazione continua degli Iscritti, in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha stabilito:

  1. l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm
  2. nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale;
  3. i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;
  4. i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo.

 

In relazione al'obbligo di Formazione continua per l'anno 2021, con delibera nr.310 del 18.12.2020, ha stabilito che:

1) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm;


2) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;


3) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD;


4) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 in esubero rispetto ai minimi stabiliti al punto 2) della delibera 168 del 20/03/2020, (cinque di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle materie obbligatorie), e residuati rispetto alla compensazione operata ai sensi del punto 4) della citata delibera (i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell’iscritto, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo) potranno essere imputati all’obbligo formativo per l’anno 2021 sino a copertura integrale dei crediti di cui al punto 2) che precede.

 

FAQ Formazione Continua 2020

Ha ritenuto, quindi, opportuno rispondere alle più frequenti domande (FAQ), poste dagli Iscritti:

  • Rispetto al triennio formativo, l’anno 2020 come viene calcolato?

 L’anno 2020, considerata l’eccezionalità della situazione verificatasi a seguito della pandemia da Covid-19, è un anno a sé, che non rientra in nessun triennio formativo.

  • Nell’anno 2020 devono essere acquisiti crediti formativi? In caso positivo quanti?

L’art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 impone l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia. Sempre ai sensi dell’art. 11 citato è il Consiglio Nazionale Forense che stabilisce modalità e condizioni per l’assolvimento di tale obbligo. Anche per l’anno 2020 è dunque necessario rispettare l’obbligo formativo acquisendo un numero minimo di crediti formativi che, in virtù della delibera C.N.F. n. 168 del 20 marzo 2020 è stato stabilito in 5 di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie obbligatorie (deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense).

  • I crediti da acquisirsi nel 2020 con quale modalità possono essere acquisiti?

Per il 2020 valgono tutte le regole di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento 6/2014 per acquisire i crediti formativi: come lezioni, seminari, corsi in presenza, attività formative, formazione a distanza. Stante l’eccezionalità del periodo e l’obbligo di tenere il distanziamento sociale per non favorire la diffusione del contagio da Covid-19, per il 2020 non vige il limite di cui al sesto comma dell’art. 12 del cit. Reg. che pone un massimo del 40% dei crediti conseguibili con Formazione a distanza. Ciò significa che nel 2020 tutti i crediti sono conseguibili tramite formazione a distanza (elearning, streaming, webinar, videonferenza). Questa possibilità riguarda sia i 5 crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazioni ad ulteriori eventi formativi.

  • Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) senza aver completato l’obbligo formativo e quindi non avendo acquisito i 60 crediti previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può recuperarli nel 2020?

Molti Consigli dell’Ordine che hanno adottato il sistema del triennio formativo fisso (a prescindere quindi dalla data di decorso dell’obbligo per il singolo iscritto), alla fine del triennio 2017 / 2019 hanno assunto delibere per consentire il recupero dei crediti non conseguiti, dando termine per provvedere entro il primo trimestre o il primo semestre 2020. L’emergenza sanitaria ha ridotto l’offerta formativa da un lato e impedito la frequenza di eventi dall’altro lato. La delibera C.N.F. n. 168 consente eccezionalmente di utilizzare tutto il 2020 per regolarizzare l’obbligo formativo. L’iscritto che non ha completamente adempiuto l’obbligo per il triennio 2017/2019 potrà quindi frequentare sino al 31 dicembre 2020 eventi formativi – anche in via esclusiva con 3 la modalità a distanza - per recuperare i crediti non conseguiti nel triennio precedente, sia nelle materie ordinarie, sia in quelle obbligatorie, nel rispetto del monte crediti complessivo di 60 di cui 9 nelle materie obbligatorie nel triennio. Fatto salvo l’obbligo di acquisire comunque almeno 5 crediti, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 in quelle obbligatorie, da imputarsi all’anno 2020.

  • Un iscritto che ha concluso il triennio formativo nel 2019 (periodo formativo 2017 / 2019) avendo acquisito crediti in numero superiore ai 60 previsti dal Regolamento sulla formazione continua n. 6 del 2014, può compensarli con i 5 crediti formativi da acquisirsi per il 2020?

No. I 5 crediti formativi da acquisirsi nel 2020 sono obbligatori.

  • Un iscritto che acquisisce nel 2020 crediti in misura superiore ai 5 cf di cui al punto 2 della delibera C.N.F. 168, può far valere i crediti in esubero sul monte crediti da acquisirsi nel triennio successivo?

I crediti acquisiti in eccesso rispetto ai 5 obbligatori per il 2020, anche se conseguiti in modalità FAD, posso essere imputati al triennio formativo successivo (2021-2023). Nel caso in cui il COA di appartenenza dell’iscritto non applichi il triennio fisso, i crediti in esubero rispetto ai 5 minimi obbligatori del 2020, potranno essere imputati al triennio formativo interrotto dall’anno eccezionale 2020.

  • L’adempimento dell’obbligo formativo è requisito necessario per il mantenimento dell’iscrizione in elenchi e per poter accogliere tirocinanti. Quali sono le immediate conseguenze della delibera n. 168 del C.N.F. su questa regola?

L’iscritto che richieda di poter accogliere un tirocinante deve essere in regola con l’obbligo formativo e il requisito non ricorre sino a che non avrà regolarizzato la sua posizione. Lo stesso valga a dirsi per l’iscritto che richieda l’scrizione nell’elenco dei difensori del patrocinio a spese dello Stato. Le procedure di cancellazione, invece, dovranno essere sospese sino al termine del periodo per regolarizzare l’obbligo formativo.

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