Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Navigando, si accetta di ricevere cookie sul proprio dispositivo. Visualizza l'informativa estesa.
Hai negato l'utilizzo di cookie. Questa decisione può essere revocata.
Hai accettato l'utilizzo dei cookie sul tuo dispositivo. Questa decisione può essere revocata.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI SOGGETTI CHE SEGNALANO ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWERS)

Dettagli della notizia

WHISTLEBLOWING

Con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 24/2023, in data 30/3/2023 è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una nuova disciplina del whistleblowing.

Con il termine whistleblowing s’intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un’irregolarità commessa all’interno dell’ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell’esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un iscritto all’Ordine.

Il provvedimento, attuativo della direttiva europea 2019/1937, raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato.

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso la piattaforma sul sito https://ordineavvocatilecce.whistleblowing.it/

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, in ottemperanza del Decreto legislativo n. 24/2023 ha adottato questo strumento che permette al Whisleblower (dipendenti e tutti coloro che rientrano nelle ipotesi contemplate del decreto legislativo) di segnalare condotte illecite (o anche solo irregolari o dubbio, indipendentemente dalla commissione di reati) di cui sia venuto a conoscenza. Oggetto di segnalazione non sono solamente i reati, ma anche altre condotte che vengono considerate rilevanti in quanto riguardano comportamenti, rischi o irregolarità, a danno dell’interesse pubblico.

L’utilizzo della piattaforma permette al segnalante di mantenere l'anonimato dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Una volta inviata la segnalazione il sistema emetterà una ricevuta con il numero identificativo della segnalazione, che il segnalante è invitato a conservare.

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Hai trovato utile, completa e corretta l'informazione?
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO
Torna a inizio pagina