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Patrocinio a spese dello Stato

Tipologia: Servizi

  • Data di ultima modifica: 26.10.24

Telefono: 0832 301907 (MARTEDI' e GIOVEDI' dalle 10,00 alle 12,00)
Fax: 0832 331954
P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Indirizzo:   Viale Michele De Pietro n. 3
C.A.P.:   73100
Località:   Lecce

Competenze

Il Patrocinio a Spese dello Stato consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di poter nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato.Il limite di reddito è di Euro 12.838,01.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione; è applicabile anche nel processo penale.

L'istituto è altresì riconosciuto per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, se sono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e se si concludono con accordo, di mediazione o di negoziazione assistita (come meglio specificato nel file allegato nella sezione "modulistica").

Dal 18 maggio 2020 le istanze per il Patrocinio a spese dello Stato devono necessariamente essere depositate in via telematica a mezzo del sistema "Riconosco".

Gli Avvocati devono caricare la domanda dal link  https://riconosco.dcssrl.it/ con le credenziali già in possesso, e non sarà più necessario il deposito cartaceo presso lo sportello.

I Colleghi non iscritti al Foro di Lecce potranno richiedere le credenziali spedendo richiesta al seguente indirizzo PEC pss@ordavvle.legalmail.it.

E’ allegato  il Manuale operativo per l’inserimento e l’invio delle nuove istanze, che non presentano particolari differenze rispetto alla precedente procedura, se non per la necessità di allegazione dell’istanza sottoscritta dal richiedente in ogni parte, scansionata e firmata digitalmente dall’avvocato difensore in modalità PAdES-Bes, ed allegata unitamente agli altri documenti necessari, in formato pdf.

Tutte le comunicazioni tra la Commissione e l’avvocato richiedente avverranno utilizzando la stessa piattaforma Riconosco e l' indirizzo PEC pss@ordavvle.legalmail.it.

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione delle istanze sia per quanto attiene alla corretta esposizione dei dati di reddito; ove il richiedente sia tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, se ne suggerisce comunque il deposito telematico; sia per quanto attiene alla precisione nella indicazione dei codici fiscali.

Premesso che, in virtù del protocollo d'intesa in materia di PSS sottoscritto il 16/11/22, "la dichiarazione di totale assenza di redditi presentata in sede di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine, in mancanza di adeguata motivazione e dell'indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante, non può essere ritenuta tout court attendibile e pertanto potrà condurre [in sede giudiziale n.d.r.] alla revoca del beneficio, previa eventuale sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge", precisare tutti i redditi percepiti dall'istante e dai componenti del nucleo familiare nonchè la natura degli stessi.

A tal fine, si evidenzia che, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, vanno presi in considerazione le pensioni di invalidità, il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari, e/o l'assegno unico per i figli, il TFR, l'indennità di disoccupazione, i sussidi per condizioni di difficoltà economica e familiare, l'assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge, gli assegni di mantenimento per i figli (Cass. 24378/2019), i redditi illeciti e quelli per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale, i redditi agrari e domenicali, le erogazioni da familiari.
Non vanno computati nel reddito esclusivamente le indennità di accompagnamento e i trattamenti di natura indennitaria.

Si evidenzia infine che, ai fini della valutazione del requisito reddituale, non rileva il reddito dichiarato a fini ISEE.

Si raccomanda di verificare la conformità dei contenuti delle istanze e delle autocertificazioni cartacee con quelle delle stesse precaricate sul sistema RICONOSCO al fine di evitare successive richieste di chiarimenti con conseguente allungamento dei tempi di evasione dell'istanza.

Impiegati

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