Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato consente ai cittadini non abbienti, al fine di essere rappresentati in giudizio sia per agire che per difendersi, di nominare un avvocato e farsi assistere a spese dello Stato. L’istituto del patrocinio a spese dello Stato è applicabile nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione; è applicabile anche nel processo penale.
L'istituto è altresì riconosciuto per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, se sono condizione di procedibilità della domanda giudiziale e se si concludono con accordo, di mediazione o di negoziazione assistita, come meglio specificato nelle allegate Indicazioni operative PSS mediazione e negoziazione.
Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato devono essere depositate in via telematica a mezzo del sistema "Riconosco".
Gli Avvocati devono caricare la domanda dal link https://riconosco.dcssrl.it/ con le credenziali già in possesso. Non è consentito il deposito cartaceo presso lo sportello.
I Colleghi non iscritti al Foro di Lecce potranno richiedere le credenziali spedendo richiesta al seguente indirizzo PEC mailto:pss@ordavvle.legalmail.it.
L’istanza cartacea, una volta sottoscritta dal richiedente e dal difensore per autentica della firma del richiedente, andrà scansionata e firmata digitalmente dall’avvocato in formato PAdES, quindi caricata sulla piattaforma Riconosco, unitamente agli altri documenti necessari, in formato pdf. Si suggerisce di allegare la dichiarazione dei redditi del richiedente.
È allegato il Manuale operativo creare link per l’inserimento e l’invio delle istanze.
Precisazioni sul reddito
Il limite di reddito attuale per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato è pari ad Euro 12.838,01.
Si evidenzia che l’aumento di € 1.032,91 per ogni familiare convivente si applica solo per i procedimenti penali.
Si evidenzia che, in virtù del protocollo d'intesa in materia di PSS sottoscritto il 12/06/24, "la dichiarazione di totale assenza di redditi presentata in sede di ammissione anticipata al Consiglio dell'Ordine, in mancanza di adeguata motivazione e dell'indicazione delle fonti di sostentamento dell'istante, non può essere ritenuta tout court attendibile e pertanto potrà condurre [in sede giudiziale n.d.r.] alla revoca del beneficio, previa eventuale sollecitazione all'integrazione dei documenti e/o previa attivazione dei controlli formali e sostanziali previsti dalla legge. Si raccomanda, pertanto, di precisare tutti i redditi percepiti dall'istante e dai componenti del nucleo familiare nonché la natura degli stessi.
A tal fine, si evidenzia che, secondo i consolidati orientamenti giurisprudenziali, vanno presi in considerazione le pensioni di invalidità, il reddito di cittadinanza, gli assegni familiari, e/o l'assegno unico per i figli, il TFR, l'indennità di disoccupazione, i sussidi per condizioni di difficoltà economica e familiare, l'assegno di mantenimento o divorzile per il coniuge, gli assegni di mantenimento per i figli (Cass. 24378/2019), i redditi illeciti e quelli per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale, i redditi agrari e domenicali, le erogazioni da familiari.
Non vanno computati nel reddito esclusivamente le indennità di accompagnamento e i trattamenti di natura indennitaria.
Si evidenzia infine che, ai fini della valutazione del requisito reddituale, non rileva l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ma la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare.
Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione delle istanze sia per quanto attiene alla corretta esposizione dei dati di reddito, sia per quanto attiene alla precisione nella indicazione dei codici fiscali.
Tutte le comunicazioni tra la Commissione e l’avvocato richiedente avverranno utilizzando la stessa piattaforma Riconosco e l'indirizzo PEC pss@ordavvle.legalmail.it.